Internet
P2P: la legalità si ferma al copyright

Scaricare musica e film da Internet non è più reato? Le cose non stanno proprio così. Nei giorni scorsi, una sentenza della Cassazione ha indicato che non c'è scopo di lucro e profitto quando si verifica uno scambio di opere tra più fruitori ''senza che si richieda a loro carico in compenso di contenuto pecuniario''. L'assoluzione di due studenti torinesi da parte della terza sezione penale della Corte di Cassazione non deve però trarre in inganno.
(continua sotto)
E' la FIMI, la federazione dell'Industria Musicale Italiana, a chiarire che il file sharing, o se volete il P2P, rimane illegale se si scambiano contenuti protetti dal diritto d'autore. Allora, prima di ''mungere'' contenuti protetti da copyright attraverso eMule o altre piattaforme peer to peer, è bene sapere che ''nessuna modifica introdotta dalla sentenza della Cassazione: il file sharing di opere protette resta reato''.
La FIMI ricorda infatti che la sentenza della Corte di Cassazione Sezione III Penale, 9 gennaio 2007 (dep.), n. 149 si riferisce alla normativa in vigore precedentemente alle modifiche legislative introdotte dalla Legge 248/2000, dal successivo recepimento della Direttiva Europea sul Copyright, nel 2003 e dal decreto legge Urbani nel 2004 e poi convertito in legge nel 2005. Si tratta di provvedimenti che hanno, in realtà, modificato in successione la legge 633/41 sul diritto d'autore.
''Al fine di chiarire l'attuale situazione e i comportamenti oggetto di rilevanza penale - sottolinea la Federazione - a parte i profili di responsabilità civile, sempre tutelati, si conferma che le norme in vigore colpiscono, con diversi livelli di intensità sia chi scarica, sia chi condivide. Chi scarica semplicemente, lo ricordiamo, rischia una sanzione amministrativa, quella prevista dall'art. 174-ter l. 633/41. Per chi mette in condivisione opere protette occorre, invece, distinguere tra chi lo fa a fini di lucro e chi lo fa per profitto. Nel primo caso, si ricade nelle ipotesi dell'art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis) l. 633/41; con sanzioni molti pesanti. Chi condivide senza una contropartita economica rimane soggetto ad una sanzione penale che è quella dell'art. 171, comma 1, lett. a-bis).
- Ultime notizieInternet
- Fibra 100: Fastweb viaggia a 100 Mega
- Film e contenuti per la nuova AppleTV
- Apple: il social network Ping con iTunes 10
- Google e gli Arcade Fire nel futuro del Web
- Un po' di Facebook anche per Myspace
- Altre notizie recenti
- Uomini e Donne: torna Francesco Arca?
- Debutta Samsung Galaxy Tab, il Tablet anti iPad
- Smettere di fumare: i magneti per le orecchie
- Citroën rinnova C4 Picasso e Grand Picasso
- Tatangelo e Milly D'Abbraccio: insulti a X-Factor